È la prima domanda che si pone chi vuole costituire una CER, e spesso la più sottovalutata: sotto quale forma giuridica la costituiamo? La scelta influenza la governance, la fiscalità, la capacità di raccogliere adesioni e persino l’accesso ad alcuni incentivi.
Le opzioni a confronto
- Associazione non riconosciuta — nessun atto pubblico, avvio rapido e a basso costo
- Associazione riconosciuta — autonomia patrimoniale perfetta, soci protetti
- Cooperativa sociale — ente del Terzo settore, agevolazioni fiscali, ideale per CER strutturate
- Fondazione — richiede 30.000 € di patrimonio minimo, adatta a CER istituzionali
- Impresa sociale — struttura d’impresa con finalità sociale, monitoraggio ministeriale
La più flessibile: l’associazione del Terzo settore
È spesso la scelta più rapida per CER di piccole e medie dimensioni nate da iniziative di quartiere o comunità locali. Le associazioni non riconosciute si costituiscono senza atto pubblico, abbattendo i costi iniziali.
La più incentivata: la cooperativa sociale
Ente del Terzo settore a tutti gli effetti, con numerose agevolazioni fiscali. La produzione e condivisione di energia da FER rientra esplicitamente tra le attività di interesse generale ammesse dal D.Lgs. 117/2017.
Per CER istituzionali: la fondazione
Richiede un patrimonio minimo di 30.000 euro ma offre una struttura solida quando coinvolgono aziende, enti pubblici e organizzazioni no profit. L’atto costitutivo è aperto: nuovi fondatori possono aderire in fasi successive.
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